“L’ordinanza n.13 del 17 settembre 2018 è illegale – spiega Caporale – Le colonie feline sono tutelate dalla Legge n.281 del 14 agosto 1991 che all’articolo 2 vieta a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in libertà. Il randagismo si previene attraverso la sterilizzazione. La responsabilità è dell’autorità sanitaria competente per il territorio che ha l’obbligo di riammettere gli animali nel loro gruppo una volta concluso il piano di controllo della popolazione felina. Ricordiamo che gli animali non possono essere spostati se non per gravissimi motivi, altrimenti si incorrerebbe nel reato di maltrattamento di animali”.
Conclude Caporale: “Imporre il digiuno è illegittimo se non crudele, è quanto viene stabilito dalle sentenze Tar Ancona, sent. n. 753/2012 e Tar Puglia, sez. Lecce, sent. n. 525/12. I comuni non possono vietare la somministrazione di alimenti a cani e gatti randagi con contenitori sulle aree pubbliche. Il provvedimento del Sindaco di Cocullo è privo delle condizioni richieste dalla legge per essere riconosciuto giuridicamente valido per difetto di istruttoria e di motivazione (Tar Venezia, sent. n. 6045/2010), poiché il Sindaco non avrebbe fornito alcuna prova o studi sui ‘seri problemi di carattere igienico-sanitario’, e tantomeno non risulterebbe che abbia richiesto un parere all’ASL, organismo deputato alla sorveglianza sul fenomeno del randagismo. Per tanto chiediamo al Sindaco Chiocchio di ritirare l’ordinanza. Dare dai mangiare agli animali randagi non può considerarsi un illecito. Gli animali devono essere protetti e il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale come chiarito dalla sentenza della Cassazione n. 148 del 2017. Qualora il Primo cittadino non annullasse il provvedimento daremo mandato ai nostri legali di procedere ai sensi di legge contro la sua persona denunciandolo alle autorità competenti per maltrattamento di animali”.