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Città Sant’Angelo: Il 16 giugno scade la prima rata IMU

Dal municipio di Città Sant’Angelo avvisano che a partire dal 1° gennaio 2014 è in vigore la nuova imposta unica comunale “IUC” basata su due presupposti , il primo costituito dal possesso di beni immobili (e dunque riconducibile all’IMU) e il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, principio sul quale si basano sia la TASI -Tributo servizi indivisibili- che si riferisce ai servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, sia la TARI – Tributo sui rifiuti ex Tares – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Per la TASI, il versamento della prima rata è rinviato al 16/10/2014 mentre il pagamento della TARI sarà cura dell’Ente inviare i modelli precompilati con tariffe e scadenze dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Tornando all’IMU, che i cittadini sono chiamati a pagare entro il prossimo 16 giugno, è da sottolineare che per l’anno 2014 non è dovuta in svariati casi, ovvero:

Per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Per le abitazioni principali, soggette al pagamento IMU, continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione di € 200,00 (è stata eliminata la detrazione per i figli a carico – art. 1, comma 707, lettera d) della legge 147/2013).

Per l’abitazione, unico immobile, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche se non vi è la dimora abituale e la residenza anagrafica. Tale agevolazione è entrata in vigore dal 1° luglio 2013. Il soggetto passivo è tenuto a presentare dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno 2014 a pena di decadenza;

Per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegnazione si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione;

Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

Per i fabbricati rurali ad uso strumentali. Da evidenziare che il moltiplicatore per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola si riduce da 110 a 75.

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