Pescara – Tutela del domicilio, anche a Pescara è possibile firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare depositata in Cassazione intitolata “Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima”. L’istituto applica il dettato degli articoli 48 e 71 della Costituzione e quanto disposto dalla legge 25 maggio 1970 n. 352 in tema di leggi di iniziativa popolare, in tal caso la proposta dovrà raccogliere almeno 50.000 firme, affinché questo sia poi discusso e votato.
“Si tratta di un argomento purtroppo diventato di attualità negli ultimi anni e che si aggrava sempre di più di mese in mese ovunque in Italia – così ha spiegato l’assessore all’Anagrafe e Partecipazione Laura Di Pietro – Possono firmare i residenti, il termine è il 15 maggio, la firma si potrà mettere presso gli uffici Urp di piazza Italia dal lunedì al venerdi dalle 9,30 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 e 30 alle 17 con documento. E’ una proposta di legge di iniziativa popolare indetta da Italia dei valori che punta a punire più severamente la violazione del domicilio col raddoppio delle pene, escludendo qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente viola la dimora altrui e di accrescere la possibilità di legittima difesa senza incorrere nell’eccesso colposo, quando c’è di mezzo l’incolumità propria o di altri, mentre il delitto sarà sempre punibile d’ufficio se funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d’ufficio, come la rapina o il furto. Si punta non a trasformare in sceriffi i proprietari-vittime di furti, ma a misurare e tutelare il diritto di ognuno a difendersi e difendere la propria incolumità e proprietà minacciate, anzi, la proposta vuole fare da deterrente: chi si introdurrà nei privati domicili saprà, dunque, di pagare più severamente il reato e di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento di eventuali danni. Per le stesse ragioni chi difende l’incolumità o i beni propri o altrui all’interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa”.