«Senza titoli validi quelle costruzioni sono abusive e insanabili»
WWF Chieti-Pescara, Confcommercio, Confesercenti, CNA
Pescara – Il Comitato regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale tornerà a esaminare nella seduta di giovedì 15 settembre prossimo la procedura di VIA postuma richiesta da SILE Costruzioni s.r.l. per i manufatti parzialmente realizzati del complesso Mirò (il cosiddetto “Megalò2”).
Nell’occasione WWF Chieti-Pescara e le rappresentanze teatine di Confcommercio, Confesercenti e CNA tornano a ribadire la propria posizione, attraverso l’avv. Francesco Paolo Febbo che le rappresenta. Il legale ricorda come il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, si sia pronunciato sul ricorso proposto dalla Regione Abruzzo per l’annullamento della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi Sincrona del 18.4.2018, ad oggetto: “Programma PRUSST 7-93 Progetto per il completamento “MEGALO’ 2” – Richiesta di voltura titoli abilitativi Ditta Sile Costruzioni S.r.l.”, con protocollo n. 9260 del 26.4.2018” con la sentenza 69/2019 che, alla lettera, così provvede: accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Il TAR ha dunque annullato il provvedimento impugnato nella sua interezza, compresa la voltura dei titoli a suo tempo rilasciati dai Comuni di Chieti e Cepagatti (PE) ad altra ditta e non alla SILE Costruzioni S.r.l. Analogamente, il Consiglio di Stato con la propria sentenza N. 6044/2020 conferma la sentenza impugnata pronunciata dal TAR, per cui la determinazione conclusiva citata risulta annullata nel suo complesso e di conseguenza del tutto inefficace.
«Il vulnus dell’assenza di titoli abilitativi validi (anche perché la proroga è stata richiesta oltre la scadenza della loro validità) resta dunque – sottolinea l’avv. Febbo – pienamente confermato così come sono confermati i plurimi e ripetuti giudizi non favorevoli del Comitato VIA a dispetto dei quali in zona Megalò sono stati parzialmente edificati dei manufatti a sostegno dei quali non esiste alcun titolo abilitativo valido. Non si vede come, in tali condizioni, possa anche soltanto ipotizzarsi che una valutazione a posteriori possa sanare una illegittimità sostanziale. Come già osservato in altre occasioni una simile procedura, semmai malauguratamente seguita, priverebbe di significato l’esistenza stessa della normativa di valutazione ambientale se un progetto privo di VIA positiva a priori può essere comunque avviato, in dispregio della normativa e del buon senso, e poi sanato a posteriori. In altri termini quei manufatti, realizzati in assenza di valide autorizzazioni, vanno considerati abusivi e quindi insanabili».
In ogni caso l’intera procedura si basa su una ordinanza del TAR emessa in attesa della sentenza di merito che dovrà essere pronunciata a breve.
Il WWF Chieti-Pescara si è costituito in quella proceduta amministrativa sostenendo le proprie tesi certamente difformi da quelle della SILE: “come si può discutere di VIA postuma senza attendere che il Tribunale amministrativo emetta la propria sentenza?”