Montesilvano – Nella giornata di oggi è stata emanata l’ordinanza Misure urgenti prevenzione del rischio da contagio da virus covid-19: proroga ordinanze comunali.
Nell’ordinanza è precisato che l’attività motoria, svolta in prossimità della propria abitazione, è consentita soltanto se giustificata da motivi di salute debitamente certificati.
Di seguito pubblichaiamo integralmente il testo del documento.
CITTÀ di MONTESILVANO (Provincia di Pescara) |
ORDINANZA N. 15 del 2/4/2020
Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus covid-19: proroga ordinanze comunali.
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Visto:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulterioridisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Oggetto: |
Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus covid-19: proroga ordinanze comunali. |
Vista
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;Vista:
- l’ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D’Abruzzoavente ad oggetto “ Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l’ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D’Abruzzo avente ad oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l’ordinanza n° 15 del 25 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D’Abruzzo avente a oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 comuni “zona rossa”. Estensione territoriale della “zona rossa”. Revoca dell’ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020.Evidenziato che:
• tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell’epidemia si prevede:
- di evitare ogni spostamento all’interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;Evidenziato che:
- l’inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;Preso atto
- del progressivo e costante aumento del numero di contagiati da CODIV – 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Pescara;
- della relazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara del 18/03/20202, prot. 0041121/20, avente ad oggetto “Valutazione del rischio epidemiologico per infezione da COVID-19 nella Provincia di Pescara in relazione ad eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi locali a tutela dell’estensione del contagio autoctono” nella quale si precisa che “Il costante incremento di nuovi casi dimostra che il numero degli affetti con interstiziopatia polmonare è di gran lunga superiore al numero dei casi già diagnosticati e il ritmo dei ricoveri nelle
ultime giornate (20-30 al dì) appare essere la progressiva immersione di una base di diffusione nel territorio di più ampia di quanto sin qui documentato. Alla luce delle considerazioni complessive sopra riportate, appare opportuno, onde evitare l’aumento del contagio nell’area Montesilvano Pescara, che potrebbe produrre un aumento dei casi ingestibile con particolare riguardo alla necessità di terapie ventilatorie salvavita, mettere in atto ogni possibile azione volta ad evitare l’ulteriore diffusione del virus in queste zone”;
Rilevato che:
- la A.S.L. di Pescara, sta compiendo un grandissimo sforzo che va ben oltre le risorse necessarie per far fronte all’emergenza;
- gli ospedali della provincia di Pescara dispongono, allo stato, di soli 171 posti letto Covid, di cui 32 posti in terapia intensiva, praticamente tutti occupati, tanto da dover disporre il trasferimento di pazienti presso altre A.S.L. della Regione;Dato atto che, al fine di limitare il diffondersi dell’epidemia all’interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all’evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9 e dell’articolo 3, comma 2, del DL 25 marzo 2020, n. 19.
Ribadito che la fase emergenziale non è ancora superata e che l’unica misura efficace è quella di evitare in ogni modo le occasioni di contagio;
Constatato che
- il regime di isolamento nelle proprie abitazioni risulta allo stato attuale il metodo che ha consentito di limitare la diffusione del virus;
- occorre in ogni modo limitare i contatti esterni, con la sola eccezione di quelli strettamente indispensabili come l’approvvigionamento di generi alimentari e l’acquisto di farmaci, da operare comunque secondo le apposite prescrizioni vigenti, e per attività lavorative che non è possibile sospendere;
- ogni altro tipo di attività extradomiciliare non è compatibile con le ineludibili misure applicate per contrastare l’insorgenza di nuovi casi, e pertanto la “ratio” di tutti i provvedimenti assunti non risulta superata dalla situazione in atto;Richiamata
- l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 9 marzo 2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio di contagio da virus Covid-19: chiusura al pubblico uffici comunali”;
- l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 19 marzo 2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio di contagio da virus Covid-19: ulteriori misure a tutela della salute pubblica” con cui sono state vietate, tra l’altro, tutte le attività motorie e sportive all’aperto nel territorio comunale;Ritenuto, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del “COVID – 19”, di dover stabilire confermare tutte le misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;
Osservato che il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 all’art. 1, comma 6, recita: “le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
Ricordato che nell’ordinanza 7 del 9 marzo 2020 sono stati lasciati aperti previo appuntamento telefonico e per le esigenze indifferibili ed urgenti i seguenti Uffici: Ufficio Messi Notificatori; Ufficio Anagrafe; Ufficio Stato Civile ed Elettorale; Ufficio Servizi Cimiteriali; Ufficio Protocollo; Ufficio Urbanistica – Edilizia e SUAP (piano terra); Polizia Municipale;
Letto
il verbale della Conferenza dei Dirigenti del 13 marzo 2020 che individua le attività
indifferibili da rendere in presenza in quelle svolte dai predetti Uffici oltre che dall’Uffici Stipendi e
dall’Ufficio Mandati;
Ritenuto, di dover operare, anche alla luce dell’evoluzione epidemiologica in corso, una nuova più stringente valutazione relativa alle attività indifferibili da rendere in presenza,
Valutato, dunque, di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza quelle rese dai seguenti Uffici: Stato Civile, anagrafe; Servizi Cimiteriali; Protocollo; Polizia Municipale; Protezione Civile e C.O.C., Servizi sociali, Informatizzazione, Igiene Urbana, Stipendi e Mandati; Attività della segreteria comunale solo in quanto collegate all’emergenza sanitaria in corso;
Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
a tutela della salute pubblica,
ORDINA
- di confermare sino al 13 aprile 2020 la chiusura al pubblico degli uffici comunali disposta con Ordinanza Sindacale n. 7 del 9 marzo 2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio di contagio da virus Covid-19: chiusura al pubblico uffici comunali”, individuando le attività indifferibili da rendere in presenza, salve le modalità di contatto ivi previste, in quelle rese dai seguenti Uffici: Stato Civile, anagrafe; Servizi Cimiteriali; Protocollo; Polizia Municipale; Protezione Civile e C.O.C., Servizi sociali, Informatizzazione, Igiene Urbana, Stipendi e Mandati; Attività della segreteria comunale solo in quanto collegate all’emergenza sanitaria in corso;
- di confermare sino al 13 aprile 2020 tutti divieti previsti dall’Ordinanza Sindacale n. 12 del 19/03/2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio di contagio da virus Covid-19: ulteriori misure a tutela della salute pubblica”;
- di precisare che l’attività motoria, svolta in prossimità della propria abitazione, è consentita soltanto se giustificata da motivi di salute debitamente certificati;RIBADISCE
- l’obbligo della distanza interpersonale di almeno un metro e il divieto assoluto di assembramenti, in particolare in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico (compresi i luoghi di culto), nonché la prescrizione di utilizzare sempre e comunque mascherina e guanti, soprattutto durante le operazioni di approvvigionamento alimentare e in tutte le circostanze nelle quali è possibile entrare in contatto con altre persone;INFORMA CHE
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento.
DISPONE
1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Montesilvano;
2. La trasmissione di copia a:
- Prefettura di Pescara
- Regione Abruzzo
- Questura di Pescara
- Comando Carabinieri
- Comando della Guardia di Finanza
- Comando di Polizia MunicipaleMontesilvano, il 2 aprile 2020
IL SINDACO
f.to Ottavio De Martinis
originale agli atti