Pescara – Il Tar ha respinto il ricorso del titolare del sansificio contro l’ordinanza del 2 aprile scorso con cui il sindaco chiedeva la sospensione immediata di qualsiasi attività lavorativa collegata alla produzione di emissione di fumi molesti nell’aria, fino all’attestazione da parte dei soggetti competenti, dell’eliminazione delle cause degli odori molesti “in danno della salute pubblica”. Il pronunciamento, emesso all’udienza del 7 ottobre e pubblicato ieri, quando la causa è passata in decisione, ha inoltre bocciato la connessa richiesta di risarcimento da parte della Schiavone Biocalore Srl.
“I giudici amministrativi hanno riconosciuto la legittimità del provvedimento del Comune – ha commentato il sindaco Marco Alessandrini – peraltro mai messa in dubbio, nemmeno con l’accoglimento della richiesta di sospensiva dell’ordinanza, accolta in maggio. Allora i giudici hanno deciso di “dare fiducia” al titolare del sansificio, visto che si era impegnato a sanare la situazione che aveva generato quelle emissioni e che ci aveva portato alla firma dell’atto, “salvo però l’obbligo dell’Amministrazione – scrissero nel pronunciamento – di verificare tempestivamente se effettivamente fossero cessate le condizioni che hanno imposto l’adozione di detta ordinanza, al fine dell’adozione di eventuali ulteriori analoghi provvedimenti”.
Oggi si arriva al chiarimento della vicenda: il Tar ha bocciato la richiesta, facendo riferimento al verbale redatto dal medico della Asl e dalla Polizia Municipale che allora attestarono l’evidenza di un problema non solo olfattivo e persistente, ma anche sanitario, visto che alcuni dipendenti di Attiva avvertirono disturbi e malesseri riconducibili alle emissioni. Non solo, sulla struttura era già in corso una verifica da parte della Regione, circa la necessità di adeguamenti per evitare tali conseguenze, tanto che una relazione da parte dell’Arta evidenziò che l’odore fosse causato dall’utilizzo di sansa vergine troppo degradata, prescrivendo l’accelerazione dello stoccaggio.
Ricorremmo all’ordinanza per ragioni di salute pubblica e tale principio ci viene riconosciuto dal Tar in questa sentenza, che peraltro e proprio per tali ragioni, non prevede risarcimenti alla ditta”.