Diodati commenta come il contenzioso nasca a suo dire dal mancato rispetto degli obblighi, a carico della società, conseguente a due convenzioni sottoscritte nell’anno 2003 e nell’anno 2011.
«Tali convenzioni infatti prevedevano le “concessione in uso” alla Vodafone Omnitel di “spazi all’interno dello stadio Adriatico” (convenzione del 4.6.2003) e all’interno dell’impianto sportivo “ R. Febo” – ex Gesuiti (convenzione del 6.06.2011 ), per la installazione di stazione radio base per telefonia cellulare, dietro corresponsione di un determinato “canone” pattuito tra le parti. –spiega l’assessore allo sport pescarese–
La concessionaria Vodafone Omnitel ha corrisposto i canoni per entrambe le concessioni fino a tutto l’arco temporale 2012/2013; ma a fine anno 2014, inopinatamente, con note fatte pervenire al Dipartimento Tecnico dell’Ente, la concessionaria Vodafone Italia s.p.a., già Vodafone Omnitel n.v., ha iniziato a contestare il quantum dovuto in base alle convenzioni, regolarmente stipulate, lamentando la violazione, nelle fattispecie, del Dlgs. 259/2003, art. 93, relativo all’applicazione della Cosap!!
Il Comune di Pescara, d’altro canto, dopo aver rammentato alla Vodafone di aver stipulato regolari contratti, ha segnalato una grave morosità, nei confronti dell’Ente, pari a 18.946,00 euro fino al gennaio del 2016 e ha anche preavvertito che se non si fosse sanata la morosità, l’Ente sarebbe stato costretto ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, per la concessione ancora in essere, avente ad oggetto l’area all’interno dell’impianto sportivo “R. Febo”, invece, per la concessione, avente ad oggetto l’area all’interno dello stadio Adriatico (scaduta nel 2012), si sarebbero intraprese le attività consequenziali per lo sgombero dell’area.
La Vodafone Italia s.p.a., non curandosi di tale risposte, ha intrapreso un’azione d’urgenza davanti al Tribunale di Pescara, per farsi autorizzare a fare ingresso nell’impianto “Rocco Febo” per effettuare manutenzioni che, l’Ente, invece, non consentiva. Il procedimento d’urgenza si è concluso con l’ordinanza del 26.07.2016 in cui il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile le domande e condannato la Vodafone a pagare spese legali pari a 3.337,00 euro oltre ad oneri accessori di legge.
Non basta, nelle more, perdurando la morosità, il Settore Patrimonio ed Impianti Sportivi del Comune di Pescara, considerata l’ostinazione della concessionaria, ha posto in essere gli atti del procedimento amministrativo finalizzati allo sgombero delle aree occupate all’interno dello stadio Adriatico, occupata sine titulo, (sin dal 2012). Mentre invece per l’area dei Gesuiti, su cui si era pronunciato il Tribunale di Pescara, ha dato ugualmente impulso agli atti di recupero dell’immobile stante la legittimità della clausola risolutiva attivata dall’Ente».
Questi ultimi provvedimenti, ed in particolare, l’ordinanza di sgombero dell’area all’interno dello Stadio Adriatico, sono stati impugnati dinanzi al Tar di Pescara da Vodafone s.p.a. che ne ha chiesto l’annullamento, in quanto, presuntivamente illegittimi.
«Va precisato però che il legale della Vodafone Italia –commenta Diodati– ha rinunciato ad una pronuncia del Collegio sulla sospensiva, chiedendo direttamente che la causa venga decisa nel merito. Atteggiamento, dunque, che depone per una difesa delle ragioni dell’Ente, inattaccabile, sia da un punto di vista formale che sostanziale. Circa la pretesa, da parte di Vodafone, di ripetere a titolo di indebito le somme corrisposte dal 2003 ad oggi , la domanda appare non supportata da alcun fondamento logico –giuridico, perché le convenzioni sono state sottoscritte da Vodafone dopo l’entrata in vigore dell’art. 93 del Dlgs. 259/2003, quindi, quando la società ne era conoscenza, e ciò nonostante non ne ha chiesto l’applicazione.
Si evidenzia, peraltro, che se Vodafone rivendica di voler pagare la sola “ cosap”, con i criteri stabiliti nella legge 446/97, espressamente richiamati dall’art. 22 del Regolamento Comunale, allora si obietta che è stata Vodafone per prima a non rispettare la normativa locale e, indirettamente quella nazionale, perché non ha fornito il numero delle utenze necessario per la quantificazione del “canone” dovuto dalle aziende erogatrici di pubblici servizi.
Ad oggi, quindi la partita è a favore del Comune di Pescara, sia in considerazione dell’ordinanza del Tribunale, sia per la mancata insistenza a richiedere la concessione di un provvedimento cautelare da parte del Tar. Sia dinanzi al Tribunale, sia dianzi al Tar il contenzioso è stato patrocinato dall’Avv. Lorena Petaccia dell’Avvocatura Comunale».