venerdì , 22 Novembre 2024

A Chieti divieto per i botti a tutela degli amici a 4 zampe

«Al fine di tutelare la sicurezza urbana, in particolare dei più piccoli e degli animali domestici – ha affermato il Sindaco Umberto DiPrimio ricordo che, per il terzo anno consecutivo sul territorio del Comune di Chieti, vige il divieto di utilizzare botti e petardi in virtù del regolamento comunale approvato su iniziativa del Consigliere Comunale Marco Di Paolo che norma in modo stringente l’uso di materiale esplodente, lasciando la possibilità di usare solo fuochi d’artificio professionali purchè figurativi.»

 «Tale Regolamento – ha aggiunto il Consigliere Comunale Marco Di Paolo che pone Chieti tra le prime città italiane a disciplinare rigorosamente la materia senza dover ricorrere a ordinanze che hanno un limite temporale, ha ottenuto due importanti riconoscimenti nazionali da parte dell’ANCI e della Federazione Italiana Cinofili. E’ ormai scientificamente provato l’effetto pericoloso di botti e petardi sulla salute dei nostri amici a quattro zampe tanto che l’ iniziativa è stata seguita anche da molti altri Comuni.

 Con l’adozione del Regolamento per il divieto di botti e petardi, si è compiuto, inoltre, un gesto di grande cultura, lanciando un segnale soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.»

«Vorrei ricordare – ha aggiunto la Comandante della Polizia Municipale, Donatella Di Giovanniche sul territorio comunale è fatto divieto di esplodere botti di qualsiasi tipo, ad eccezione dei fuochi pirotecnici figurativi che si avvalgono di una tecnologia che evita il rumore, in tutti i luoghi pubblici e privati in cui si svolgono manifestazioni; all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché nelle loro immediate vicinanze e comunque entro un raggio di 200 metri; in tutte le vie e aree pubbliche dove transitano o siano presenti persone e animali. La vendita presso gli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto della legge mentre è vietato il commercio in forma itinerante di qualsiasi artificio o giocattolo pirotecnico. Le violazioni saranno punite con una sanzione da 150,00 a 3.000,00 euro.

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