A pochi giorni dall’insediamento e dalla proclamazione degli eletti arrivano le prime grane per l’amministrazione Maragno, a con i grillini a reclamare numeri alla mano e l’interpretazione di un articolo del decreto legislativo, un ulteriore presenza in consiglio comunale a discapito di un consigliere di forza italia.
«In merito alla decisione di codesta Commissione di determinare il numero di seggi da attribuire alla
maggioranza di Governo in 15, -commenta nella nota il movimento cinque stelle- approssimando per eccesso il numero non intero di 14,4 (frutto
del calcolo matematico del 60% del numero complessivo dei seggi disponibili pari a 24) sulla base
della giurisprudenza prevalente, anche se non univoca, esprimiamo la nostra contrarietà sulla corretta
interpretazione dell’art. 73, comma 10, seconda parte, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il cui
testo è il seguente: “Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla
lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60
per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre ché nessuna altra
lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei
voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8â€.
Le argomentazioni della nostra rimostranza prendono le mosse dal fatto che il Legislatore non ha stabilito
in maniera univoca quale metodo si debba usare per approssimare le cifre decimali del numero di
seggi da assegnare alle liste collegate al Sindaco, frutto del calcolo del premio di maggioranza al 60 %
per i comuni sopra i 15.000 abitanti».
Anelli alla luce dei calcoli poi chiede a quanto ammonterebbe il premio di
maggioranza da assegnare alla coalizione che vince le elezioni comunali.
«Questo interrogativo emerge in maniera netta -commenta il consigliere pentastellato- analizzando la giurisprudenza in materia che si è sviluppata in
relazione al quantum del premio, e che pone non pochi problemi interpretativi.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 1 del 13/01/2014 ha fornito un ulteriore contributo interpretativo
alla quaestio: nella sentenza si afferma che la stabilità di governo e l’efficienza dei processi decisionali
sono obiettivi costituzionalmente legittimi, ma devono rispettare il “vincolo del minor sacrificio possibile
degli altri interessi costituzionalmente protettiâ€. In tal senso occorre rilevare e ribadire che la tutela della
rappresentanza è un diritto costituzionalmente garantito così come l’uguaglianza del voto, mentre la stabilità
di governo è un mero obiettivo costituzionalmente legittimo».
Anelli poi evidenzia come 14 seggi su 24 rappresentino già una salda maggioranza (pari al 58,30% dei
seggi che diventano, considerando anche il successivo ingresso del Sindaco, 15 su 25 ovvero esattamente
il 60% dei seggi), e commenta quanto appaia evidente che con l’attribuzione alla maggioranza di 15 consiglieri si ottenga un
surplus non necessario e marginale alla stabilizzazione di una maggioranza di governo a danno grave,
viceversa, della rappresentanza.
«Così facendo, -commenta Anelli- il premio di si attesterebbe al 62,50% (discostandosi quindi
maggiormente rispetto al 60% previsto dal Legislatore) e diventerebbe addirittura del 64% considerando
anche il Sindaco.
In conclusione, l’approssimazione per difetto ai 14 seggi per la maggioranza (10 per le opposizioni), è
quella che, a nostro modo di vedere, meglio contempera l’esigenza di stabilità del governo cittadino
con quella di garantire la rappresentanza democratica e l’uguaglianza del voto, beni costituzionalmente
garantiti anche alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale che è successiva a tutte le pronunce
sul merito da parte del Consiglio di Stato».